| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
D.P.R. 05/06/2001 n. 3282) classe 26/S - Ingegneria biomedica; 3) classe 27/S - Ingegneria chimica; 4) classe 29/S - Ingegneria dell'automazione; 5) classe 31/S - Ingegneria elettrica; 6) classe 33/S - Ingegneria energetica e nucleare; 7) classe 34/S - Ingegneria gestionale; 8) classe 36/S - Ingegneria meccanica; 9) classe 37/S - Ingegneria navale; 10) classe 61/S - Scienza e ingegneria dei materiali; c) per il settore dell'informazione: 1) classe 23/S - Informatica; 2) classe 26/S - Ingegneria biomedica; 3) classe 29/S - Ingegneria dell'automazione; 4) classe 30/S - Ingegneria delle telecomunicazioni; 5) classe 32/S - Ingegneria elettronica; 6) classe 34/S - Ingegneria gestionale; 7) classe 35/S - Ingegneria informatica. 3. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove: a) una prova scritta relativa alle materie caratterizzanti il settore per il quale è richiesta l'iscrizione; b) una seconda prova scritta nelle materie caratterizzanti la classe di laurea corrispondente al percorso formativo specifico; c) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione e deontologia professionale; d) una prova pratica di progettazione nelle materie caratterizzanti la classe di laurea corrispondente al percorso formativo specifico. 4. Gli iscritti nella sezione B ammessi a sostenere l'esame di Stato per l'ammissione alla sezione A sono esentati dalla seconda prova scritta, purché il settore di provenienza coincida con quello per il quale è richiesta l'iscrizione. 5. Per gli iscritti ad un settore che richiedono l'iscrizione ad altro settore della stessa sezione l'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove: a) una prova scritta nelle materie caratterizzanti il settore per il quale è richiesta l'iscrizione; b) una prova pratica di progettazione nelle materie caratterizzanti il settore per il quale è richiesta l'iscrizione. Art. 48. Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione B e relative prove 1. L'iscrizione nella sezione B è subordinata al superamento di apposito e- same di Stato. 2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea in una delle seguenti classi: a) per il settore civile e ambientale: 1) classe 4 - Scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile; 2) classe 8 - Ingegneria civile e ambientale; b) per il settore industriale: 1) classe 10 - Ingegneria industriale; c) per il settore dell'informazione: 1) classe 9 - Ingegneria dell'informazione; 2) classe 26 - Scienze e tecnologie informatiche. 3. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove: a) una prova scritta relativa alle materie caratterizzanti il settore per il quale è richiesta l'iscrizione; b) una seconda prova scritta nelle materie relative ad uno degli ambiti disciplinari, a scelta del candidato, caratterizzanti la classe di laurea corrispondente al percorso formativo specifico; c) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione e deontologia professionale; d) una prova pratica di progettazione nelle materie relative ad uno degli ambiti disciplinari, a scelta del candidato, caratterizzanti la classe di laurea corrispondente al percorso formativo specifico. 4. Per gli iscritti ad un settore che richiedono l'iscrizione ad un altro settore della stessa sezione l'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove: a) una prova scritta relativa alle materie caratterizzanti il settore per il quale è richiesta l'iscrizione; b) una prova pratica di progettazione in materie caratterizzanti il settore per il quale è richiesta l'iscrizione. Art. 49. Norme finali e transitorie 1. Gli attuali appartenenti all'ordine degli ingegneri vengono iscritti nella sezione A dell'albo degli ingegneri, nonché nel settore, o nei settori, per il quale ciascuno di essi dichiara di optare. 2. Coloro i quali sono in possesso dell'abilitazione professionale alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A dell'albo degli ingegneri, nonché nel settore, o nei settori, per il qua- le ciascuno di essi dichiara di optare. 3. Coloro i quali conseguono l'abilitazione professionale all'esito di esami di Stato indetti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A dell'albo degli ingegneri, nonché nel settore, o nei settori, per il quale ciascuno di essi dichiara di optare. Capo X Professione di psicologo Art. 50. Sezioni e titoli professionali 1. Nell'albo professionale dell'ordine degli psicologi sono istituite la sezione A e la sezione B. 2. Agli iscritti nella sezione A spetta il titolo professionale di psicologo. 3. Agli iscritti nella sezione B spetta il titolo professionale di psicologo iunior. 4. L'iscrizione all'albo professionale degli psicologi è accompagnata rispettivamente dalle dizioni: "sezione degli psicologi", "sezione degli psicologi iuniores". Nella sezione degli psicologi iuniores viene annotata la specifica attività professionale dell'iscritto in coerenza con il percorso formativo, con riferimento alle specifiche figure professionali, individuate con Decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, come previsto all'articolo 52, comma 1. 5. Qualora gli iscritti nella sezione A abbiano conseguito la specializzazione in psicoterapia, l'esercizio dell'attività di psicoterapeuta è annotata nell'Albo, come previsto dalla Legge 18 febbraio 1989, n. 56. Art. 51. Attività professionali 1. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, oltre alle attività indicate nel comma 2, le attività che implicano l'uso di metodologie innovative o sperimentali, quali: a) l'uso di strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione, riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità; b) le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito; c) il coordinamento e la supervisione dell'attività degli psicologi iuniores. 2. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, le attività di natura tecnico-operativa in campo psicologico nei riguardi di persone, gruppi, organismi sociali e comunità, da svolgere alle dipendenze di soggetti pubblici e privati e di organizzazioni del terzo settore o come libero professionista. In particolare lo psicologo iunior: a) partecipa alla programmazione e alla verifica di interventi psicologici e psicosociali; b) realizza interventi psico-educativi volti a promuovere il pieno sviluppo di potenzialità di crescita personale, di inserimento e di partecipazione sociale; c) utilizza il colloquio, le interviste, l'osservazione, i tesi psicologici e altri strumenti di analisi, ai fini della valutazione del comportamento, della personalità, dei processi cognitivi e di interazione sociale, delle opinioni e degli atteggiamenti, dell'idoneità psicologica a specifici compiti e condizioni; d) utilizza con persone disabili strumenti psicologici per sviluppare o recuperare competenze funzionali di tipo cognitivo, pratico, emotivo e relazionale, per arrestare la regressione funzionale in caso di malattie croniche, per reperire formule facilitanti alternative; e) utilizza strumenti psicologici per l'orientamento scolasticoprofessionale, la gestione e lo sviluppo delle risorse umane; f) utilizza strumenti psicologici ed ergonomici per rendere più efficace e sicuro l'operare con strumenti, il comportamento lavorativo e nel traffico, per realizzare interventi preventivi e formativi sulle tematiche della sicurezza con individui, gruppi e comunità, per modificare e migliorare il comportamento in situazione di persone o gruppi a rischio; g) cura la raccolta, il caricamento e l'elaborazione statistica di dati psicologici ai fini di ricerca. Art. 52. Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione A 1. L'iscrizione nella sezione A è subordinata al superamento di apposito e- same di Stato. 2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea specialistica nella classe 58/S - Psicologia, oltre a un tirocinio della durata di un anno. 3. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove: a) una prima prova scritta sui seguenti argomenti: aspetti teorici e applicativi avanzati della psicologia; progettazione di interventi complessi su casi individuali, in ambito sociale o di grandi organizzazioni, con riferimento alle problematiche della valutazione e dello sviluppo delle potenzialità personali; b) una seconda prova scritta sui seguenti argomenti: progettazione di interventi complessi con riferimento alle problematiche della valutazione dello sviluppo delle potenzialità dei gruppi, della prevenzione del disagio psicologico, dell'assistenza e del sostegno psicologico, della riabilitazione e della promozione della salute psicologica; c) una prova scritta applicativa, concernente la discussione di un caso relativo ad un progetto di intervento su individui ovvero in strutture complesse; d) una prova orale sugli argomenti della prova scritta e su questioni teorico- pratiche relative all'attività svolta durante il tirocinio professionale, nonché su aspetti di legislazione e deontologia professionale. Art. 53. Esami di Stato per l'iscrizione alla sezione B 1. L'iscrizione alla sezione B è subordinata al superamento di apposito esame di Stato. 2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea nella classe 34 - Scienze e tecniche psicologiche, oltre a un tirocinio della durata di sei mesi. 3. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove: a) una prova scritta vertente sulla conoscenza di base delle discipline psicologiche e dei metodi di indagine e di intervento; b) una seconda prova scritta vertente su discipline e metodi caratterizzanti il settore; c) una prova pratica in tema di definizione e articolazione dello specifico intervento professionale all'interno di un progetto proposto dalla commissione; d) una prova orale consistente nella discussione delle prove scritte e della prova pratica, e nella esposizione dell'attività svolta durante il praticantato, nonché su aspetti di legislazione e deontologia professionale. 4. L'iscrizione nella sezione B avviene con l'annotazione della specifica attività professionale, in coerenza con il percorso formativo, con riferimento al- le specifiche figure professionali individuate con Decreto del Ministro del- l'università e della ricerca scientifica e tecnologica, su proposta dell'ordine, sentita la conferenza dei presidi delle facoltà di psicologia, ferma restando comunque la facoltà di esercitare una qualsiasi delle attività di cui all'articolo 51, comma 2. Art. 54. Norme finali e transitorie 1. Al fine di assicurare l'elezione di rappresentanti iscritti a entrambe le sezioni dell'Albo, fino alle elezioni dei rappresentanti delle due sezioni, e comunque non oltre il mese di febbraio 2003, sono prorogati i consigli provinciali, regionali e nazionale nella composizione vigente alla data di entrata in vigore del presente regolamento. 2. Gli attuali appartenenti all'ordine degli psicologi sono iscritti nella sezione A dell'albo degli psicologi. 3. Coloro i quali sono in possesso dell'abilitazione professionale alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A dell'albo degli psicologi. 4. Coloro i quali conseguono l'abilitazione professionale all'esito di esami di Stato indetti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A dell'albo degli psicologi. Capo XI Art. 55. Professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario, perito industria- le 1. Agli esami di Stato per le professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale, oltre che con i titoli e tirocini previsti dalla normativa vigente e dalla attuazione della Legge 10 febbraio 2000, n. 30, si accede con la laurea comprensiva di un tirocinio di sei mesi. Restano ferme le attività professionali riservate o consentite e le prove attualmente previste per l'esame di Stato. |
| |||||||||||||||||||||||||||||
Normativa Italiana | Privacy, Disclaimer, © | Contact |
2008-2011©
|